Art. 2.
(Modifica all'articolo 600 del codice penale, in materia di mantenimento in schiavitù).

      1. All'articolo 600 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Chiunque compie atti che in qualche modo contribuiscono al mantenimento di una persona in stato di schiavitù, o in condizione analoga alla schiavitù, è punito con la reclusione da uno a cinque anni».